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CESSIONE DEL QUINTO E PERDITA DEL LAVORO

Non sempre un contratto stabile è sinonimo di sicurezza, infatti l’azienda potrebbe essere costretta a diminuire il proprio organico o chiudere i battenti. In altri casi potrebbe essere il dipendente a decidere di cambiare lavoro o abbandonare l’impiego attuale. Che succede in casi di presenza di cessione del quinto e perdita del lavoro?

05 Ottobre 2018

3' di lettura

CESSIONE DEL QUINTO E PERDITA DEL LAVORO
Cessione del quinto e perdita del lavoro: scopriamo di più sull’argomento in questo nuovo articolo.

Se sei un dipendente privato, uno dei presupposti per richiedere e ottenere un prestito sotto forma di cessione del quinto è quello della stabilità del contratto lavorativo: il contratto a tempo indeterminato è infatti una condizione necessaria per accedere a questa tipologia di finanziamento.

Non sempre però un contratto stabile è sinonimo di sicurezza, infatti l’azienda potrebbe iniziare ad avere problemi ed essere costretta a diminuire il proprio organico o addirittura chiudere i battenti. In altri casi potrebbe invece essere il dipendente stesso a decidere di cambiare datore di lavoro o abbandonare l’impiego attuale. Che succede quindi in casi di presenza di cessione del quinto e perdita del lavoro?

CESSIONE DEL QUINTO E PERDITA DEL LAVORO: COME SALDARE IL DEBITO RESIDUO


Per i dipendenti privati, le questioni fondamentali in caso di perdita del lavoro dopo aver sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto sono legate al debito residuo che il dipendente deve ancora versare all’ente che ha erogato il prestito. In questi casi entra in gioco il TFR maturato in azienda o gli emolumenti ancora spettanti al lavoratore come ad esempio ferie non godute, premi produzione, tredicesima.

In caso di cessione del quinto e perdita del lavoro, l’ente che ha erogato il finanziamento eserciterà il diritto di rivalsa sul TFR accantonato e gli eventuali ulteriori emolumenti non ancora versati al dipendente.

Il datore di lavoro infatti, quando notifica alla banca o all’istituto finanziario l’atto di benestare con cui si impegna a trattenere le rate dalla busta paga e a versarle all’ente, si impegna anche a comunicare a quest’ultimo l’eventualità del licenziamento del proprio dipendente. Come stabilito dalla normativa, al datore di lavoro non è attribuita alcuna responsabilità in casi come questi. Oltre ad avvertire l’ente finanziatore del licenziamento deve solamente impegnarsi a congelare le somme ancora dovute al lavoratore, che dovranno poi essere versate alla banca o alla finanziaria. In caso queste somme non siano sufficienti sarà la compagnia che aveva assicurato il contratto di finanziamento a farsene carico.

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CESSIONE DEL QUINTO E PERDITA DEL LAVORO: TFR SUPERIORE O UGUALE AL DEBITO RESIDUO


Nel caso in cui il TFR accantonato (e gli eventuali altri emolumenti non goduti) siano superiori o uguali al debito residuo, l’ente erogatore eserciterà il suo diritto di rivalsa su di questi per saldare il debito che rimane in capo all’ex dipendente.

CESSIONE DEL QUINTO E PERDITA DEL LAVORO: TFR NON SUFFICIENTE A COPRIRE IL DEBITO RESIDUO


Nel caso in cui il TFR accantonato e gli eventuali emolumenti non goduti non riescano a coprire il debito rimanente è la compagnia che ha assicurato il contratto a farsene carico.

CESSIONE DEL QUINTO E PERDITA DEL LAVORO: CAMBIO DEL DATORE DI LAVORO


Se il lavoratore ha però trovato nel frattempo impiego presso altro datore di lavoro, può informare il funzionario della nuova amministrazione e l’istituto finanziatore. Questo procederà a notificare l’ammontare del debito residuo al nuovo datore di lavoro che tratterrà le quote mensili versandole fino ad estinzione del prestito. In poche parole la cessione del quinto viene trasferita al nuovo datore, mentre si tende a lasciare la rata immutata (sempre considerando l’ammontare del nuovo stipendio).

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